Esiste un ben preciso articolo del Codice di Procedura Penale che indica multe, pene e rimedi per chi imbratta “cose mobili o immobili altrui“. Vista la situazione di gran parte degli edifici dell’Esquilino, Stazione Termini e portici di Piazza Vittorio compresi, vorremo sapere perchè si lasciano agire indisturbati ed impuniti i vandali che imbrattano nottetempo i muri dei palazzi privati e anche di costruzioni soggette a vincolo della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma.
Speriamo che la recente installazione di videocamere sotto i portici di Piazza Vittorio (vedi) non sia fine a se stessa ma l’inizio di una lotta senza quartiere non solo per gli atti di delnquenza ma anche nei confronti di questi vandali che hanno deturpato con i loro assurdi graffiti e scarabocchi non solo l’Esquilino ma gran parte della città di Roma non risparmiando monumenti di inestimabile valore
Ecco il testo integrale dell’articolo 639 del C.P.P. e di seguito alcune foto (ma potrebbero essere migliaia) della situazione a dir poco imbarazzante del Rione e dei mezzi pubblici
Dispositivo dell’art. 639 Codice penale
Fonti → Codice penale → LIBRO SECONDO – Dei delitti in particolare → Titolo XIII – Dei delitti contro il patrimonio → Capo I – Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle personeChiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui (1) è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a centotre euro (2).
Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro (3).
Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro (4).
Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio (4).
Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all’articolo 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna. (5)